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Informazioni



Le cause di nullità matrimoniale possono essere trattate solo ed esclusivamente dagli Avvocati Rotali o dagli Avvocati Ecclesiastici.

Gli Avvocati Rotali sono specificamente approvati dal Papa ed iscritti in apposito Albo professionale a carattere universale presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. Hanno competenze più specifiche, in quanto hanno effettuato un percorso di studi più lungo e complesso. Possono esercitare dinanzi a tutti i Tribunali Ecclesiastici del mondo, il Tribunale Apostolico della Rota Romana ed il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Il percorso che porta al titolo di Avvocato Rotale prevede il conseguimento della laurea dottorale in diritto canonico presso una Università Pontificia  e del diploma di avvocato rotale, a seguito della frequentazione di un corso triennale presso una scuola superiore di formazione e pratica forense all’interno della stessa Rota Romana. Le materie oggetto di studio sono diverse, tra le quali: deontologia giudiziaria, giurisprudenza rotale con particolare riferimento al diritto matrimoniale canonico, prassi giudiziaria ordinaria e amministrativa, psicologia, psichiatria, antropologia. Vengono svolte esercitazioni mensili ed annuali, orali e scritte, ed al termine del triennio, superate tutte le prove, il candidato deve sostenere un esame scritto in presenza del collegio rotale. L’esame conclusivo finale non può essere sostenuto per più di due volte. Le cause sono trattate rigorosamente in lingua latina.

Gli Avvocati Ecclesiastici sono approvati dal Vescovo moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale o Interdiocesano nella cui circoscrizione hanno residenza o domicilio e possono esercitare solo in tale ambito. Sono iscritti, dunque, sono nell’Albo di quel Tribunale. Per patrocinare in un Tribunale diverso necessitano di volta in volta di una specifica approvazione da parte dei rispettivi Vescovi moderatori. Non possono in alcun caso patrocinare presso la Rota Romana in qualsiasi istanza di giudizio. Titoli richiesti sono la laurea dottorale o la licenza in diritto canonico presso una Università pontifica. Nel caso in cui siano muniti solo di licenza occorre una previa discrezionale autorizzazione per ogni singola causa da parte del Vescovo moderatore da cui dipende il Tribunale stesso.